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STATUTO DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DENOMINATO “COSMARI” PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O. n° 3) DELLA PROVINCIA DI MACERATA
(art.8- L.R.n.28/99)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
(Costituzione del Consorzio)

  1. E’ costituito un Consorzio Obbligatorio fra i Comuni della Provincia di Macerata con la denominazione di “COSMARI” (di seguito denominato Consorzio) ai sensi dell’articolo 8, della Legge Regionale 28 ottobre 1999, n° 28 con sede in Tolentino, località Piane di Chienti. Detta costituzione avviene, secondo le previsioni del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 99 del 22.12.2000, come trasformazione dell’attuale Consorzio Volontario CON.SMA.RI., con sede legale a Pollenza – Piazza Libertà 16, che quindi cessa la propria attività e si intende trasformato nel nuovo organismo contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione e del presente Statuto da parte di tutti i Comuni costituenti l’A.T.O. n° 3.
  2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonoma struttura organizzativa. La durata è pari a 50 (cinquanta) anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e del presente Statuto e alla scadenza é automaticamente prorogata di un identico periodo.
  3. Fanno parte del Consorzio tutti i Comuni della Provincia di Macerata costituenti ai sensi della L.R. n. 28/99 l’A.T.O. n° 3.

Art.2
(Finalità)

  1. Il Consorzio ha lo scopo di:
    1. organizzare, realizzare e gestire in regime di privativa, ovvero di affidare ad un unico soggetto, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, le attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata e nell’unica area di raccolta individuata, così come definita dall’ art. 2 della L.R. 28/99, coincidente con il medesimo bacino provinciale;
    2. organizzare, realizzare, gestire nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, anche mediante affidamento ad un unico soggetto, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, nello spirito della programmazione provinciale vigente, le attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati già affidate dai Comuni ed attuate dal Consorzio CON.SMA.RI., nonché quelle che verranno in futuro affidate al Consorzio;
    3. effettuare ogni altra attività connessa alla gestione dei rifiuti compresa la raccolta, la raccolta differenziata e il trasporto dei RSA e dei rifiuti di ogni genere ai fini del massimo recupero di materia ed energia dagli stessi, nel quadro della propria libera attività imprenditoriale;
    4. coordinare, realizzare e gestire, per conto dei Comuni associati, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.22/97 nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili;
    5. coordinare gli interventi di recupero ambientale delle aree degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
    6. effettuare l’attività di bonifica dei siti inquinati per conto degli Enti associati o anche di terzi nel quadro della propria attività imprenditoriale, ai sensi del D.M. 471/99.
  2. Il Consorzio opera per il conseguimento dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti, di cui al precedente comma, all’interno del proprio territorio.
  3. L’espletamento dei servizi e delle attività del consorzio deve essere ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed assicurare un elevato grado di protezione e di salvaguardia dell’ambiente.

Art.3
(Funzioni)

  1. Il Consorzio attua il Piano Provinciale attraverso il Piano Industriale, secondo le specifiche indicazioni di cui all’art. 9 della L.R. 28/99, contenente le analisi, i progetti, i dettagli e gli obiettivi specificati al successivo art. 26 del presente Statuto.
  2. Il Consorzio provvede inoltre a:
    1. relazionare annualmente alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale;
    2. concludere accordi di programma, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio relativo alla gestione dei rifiuti;
    3. definire ed aggiornare le tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani e di quelli assimilati nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Piano Regionale e Provinciale;
    4. definire l’entità dei proventi finanziari, a carico dei Consorziati, per le necessità di funzionamento del Consorzio, nonché per gli investimenti;
    5. svolgere attività di controllo sui servizi gestionali, con particolare riguardo alla:
      • - verifica del raggiungimento di standards economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità dei servizio assicurati all’utenza così come sono fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni con i soggetti gestori;
      • - verifica dello stato di attuazione dei programma di interventi;
    6. verificare lo stato di attuazione del programma di interventi attraverso il Comitato di garanzia, nominato con l’atto di approvazione del piano industriale, composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti, che ha il compito di verificare l’attuazione del piano industriale e l’attività dei gestori. Il comitato di garanzia dura in carica 5 anni ed è composto da 3 componenti, uno dei quali designato dalla Provincia. Il Comitato di garanzia riferisce costantemente al Consorzio e ai Comuni che ne fanno richiesta, sullo stato di realizzazione del Piano. Almeno due volte l’anno il Comitato elabora relazioni sullo stato del Piano, che vengono sottoposte all’esame dei Consigli Comunali interessati e del Consiglio Provinciale;
    7. promuovere iniziative o campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonché corsi, incontri, seminari e/o convegni, in forma diretta, in collaborazione e/o in affidamento a soggetti specialistici, finalizzati ad elevare le conoscenze in materia di tutela ambientale con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti in favore dei propri dipendenti, del personale dei comuni aderenti, dell’utenza e dei cittadini.
  3. Secondo gli indirizzi generali della Provincia, tra gli obiettivi della programmazione provinciale per la gestione dei rifiuti figura l’esigenza di tendere ad una progressiva separazione delle funzioni di coordinamento e di programmazione da quelle meramente gestionali. In relazione all’evolversi della normativa nazionale in proposito, il Consorzio Obbligatorio elaborerà, di concerto con l’Amministrazione Provinciale, il programma per il raggiungimento di tale obiettivo, con indicate le modalità, i tempi e le iniziative previste. Fra queste ultime, potrà prevedersi la creazione di strumenti di gestione dei servizi anche di tipo societario, con l’eventuale apporto di soggetti ed imprese private del settore, a cui il Consorzio Obbligatorio potrà affidare le stesse gestioni nel rispetto delle prerogative sancite dall’art. 7 della L.R. 28/99 costituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000. Nella suddetta ristrutturazione si dovranno comunque attuare soluzioni che valorizzino e razionalizzino le risorse umane e le esperienze esistenti e disponibili evitando inutili proliferazioni di organismi gestionali.

Art.4
(Patrimonio del Consorzio)

  1. Il Consorzio è dotato di un patrimonio costituito:
    1. da un capitale di dotazione iniziale costituito da beni immobili, mobili e fondi derivanti dal Capitale in dotazione al consorzio volontario CON.SMA.RI., le cui proprietà si intendono interamente trasferite al nuovo consorzio obbligatorio denominato “COSMARI”, con un valore pari a quello risultante nei libri contabili del consorzio da trasformare. I fondi di cassa da valutare saranno quelli risultanti contabilmente alla data di trasformazione. Le risorse di cui sopra verranno accreditate ai vari Enti associati in relazione alle rispettive quote di partecipazione di ognuno al consorzio volontario oggetto di trasformazione. Per i Comuni non associati al consorzio volontario CON.SMA.RI. il contributo di loro spettanza al fondo di dotazione iniziale verrà definito, in riferimento all’importo e alle modalità di corresponsione, dal Piano Industriale che il consorzio obbligatorio redigerà. Su tutti i Comuni aderenti al consorzio obbligatorio vige comunque a regime l’obbligo di partecipare alle esigenze finanziarie del consorzio stesso in relazione alla rispettive quote di partecipazione;
    2. da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
    3. da contribuzioni annuali dei Comuni consorziati determinate in base alla quote di partecipazione in sede di bilancio preventivo annuale;
    4. da contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni consorziati o da terzi;
    5. da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio o acquisto dallo stesso;
    6. dalle proprietà e capitali successivamente acquisiti dal Consorzio.
  2. Potranno altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione o comodato gratuito.

Art.5
(Quote di partecipazione)

  1. Ciascun Comune partecipa all’assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate in base alla media dei quantitativi di rifiuti gestiti dal Comune in regime di privativa negli ultimi due anni precedenti all’esercizio finanziario di riferimento. Il numero complessivo delle quote è fissato in 1000 (mille) unità distribuite, in via prioritaria e a prescindere dal quantitativo dei rifiuti prodotti, nella misura di una quota per ogni Comune aderente. La distribuzione delle ulteriori quote eccedenti la spettanza minimale verrà effettuata proporzionalmente al quantitativo dei rifiuti prodotti e definiti come sopra. L’assegnazione delle quote relative ai valori decimali verrà effettuata sul totale della disponibilità in favore dei Comuni aventi un riparto con decimali più elevati.
  2. Su richiesta del Comune interessato il Consorzio riconosce fino ad un massimo del 5% di quote di rappresentanza, in relazione a particolari forme di organizzazione per la riduzione dei rifiuti.
  3. La revisione delle quote di partecipazione avverrà con frequenza biennale, prima dell’approvazione del bilancio di previsione.

Art.6
(Partecipazione dei Comuni consorziati)

  1. Il Presidente del Consorzio provvede a trasmettere ai Comuni consorziati, ai soli fini di informazione, gli atti deliberati dall’Assemblea entro quindici giorni dalla loro adozione.
  2. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali della propria attività ed in particolare:
    1. attuano incontri con i Comuni consorziati partecipando anche, di propria iniziativa o, a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;
    2. divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni consorziati.
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Consorzio ha l’obbligo di:
    1. esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini ed utenti relative al servizio di gestione rifiuti;
    2. informare adeguatamente i Sindaci dei Comuni consorziati e gli utenti in ordine alle variazioni ed alle interruzioni del servizio fornito;
    3. curare i rapporti con istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predisporre materiale a fine didattico;
    4. predisporre pubblicazioni di informazione e di educazione da distribuire agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività.

Art.7
(Tutela dei diritti degli utenti)

  1. Gli organi del Consorzio assicurano che gli eventuali soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull’erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 1994.
  2. Al contratto di servizio che disciplina la concessione al soggetto gestore è allegata la Carta dei Servizi.
  3. Il contratto di servizio disciplina inoltre l’obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni dell’ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art.8
(Organi)

  1. Sono organi del Consorzio:
    1. l’Assemblea;
    2. il Consiglio di Amministrazione;
    3. il Presidente;
    4. il Direttore;
    5. il Collegio dei revisori dei conti.

Art.9
(Assemblea)

  1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato. Ciascun rappresentante dei Comuni esercita in Assemblea le prerogative di voto in relazione alle quote di partecipazione detenute dal comune rappresentato.
  2. Possono essere ammessi a rappresentare le quote di più Comuni i Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati, che esercitano i poteri di rappresentanza su specifica delega di tutti o di alcuni dei Sindaci dei Comuni facenti parte della stessa Comunità Montana.
  3. All’Assemblea è invitato a partecipare con facoltà di intervento, senza diritto di voto, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, o suo delegato.

Art.10
(Convocazione dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente o un numero di comuni consorziati, che rappresentino almeno un terzo delle quote, lo richiedano.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nei casi d’urgenza mediante telegramma o telefax. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei componenti l’Assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d’urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Nell’avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
  3. Gli atti relativi all’ordine del giorno, contestualmente alla convocazione, sono messi a disposizione dei componenti dell’Assemblea presso gli uffici del Consorzio almeno 24 ore prima della riunione assembleare.
  4. Qualora debba provvedersi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, l’Assemblea è convocata e presieduta del Sindaco del Comune portatore del maggior numero di quote o da un suo delegato, fatte salve le disposizioni di cui al 2° comma dell’art. 8 della L.R. 28/99 relative al primo insediamento dell’Assemblea del neo consorzio obbligatorio.

Art.11
(Funzionamento dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio a partire dalla Sua elezione, anche se scelto non fra i rappresentanti dei comuni aderenti. In quest’ultimo caso al Presidente sono attribuite tutte le funzioni di competenza ad eccezione del diritto di voto nella varie decisioni dell’organo assembleare.
  2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche tranne quelle nelle quali si trattano argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone.
  3. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto ma con diritto di intervento, se richiesto dal Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, qualora non rappresentanti i comuni aderenti.
  4. In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione qualunque sia la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
  5. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio presenti.
  6. In ogni caso occorre la maggioranza assoluta delle quote dell’assemblea per l’approvazione dello statuto e delle sue modificazioni, per la determinazione dell’Entità del fondo di dotazione consortile e la ripartizione tra gli Enti delle rispettive quote di partecipazione, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per l’approvazione dei piani industriali e dei relativi piani finanziari, dell’eventuale scelta dei criteri e relativa convenzione con il gestore, per ogni eventuale assunzione di servizi diversi dalla gestione in regime di privativa e conseguentemente avente carattere imprenditoriale. Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto tale quorum, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote presenti.
  7. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell’adozione da questi svolta.
  8. Qualora l’Assemblea vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dal presente statuto o da norme di legge, la Provincia interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.
  9. Delle sedute dell’Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal personale designato dallo stesso per l’espletamento delle funzioni di segreteria.

Art.12
(Competenze dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea detta gli indirizzi dell’attività del Consorzio e delibera nelle seguenti materie:
    1. elezione dei Presidente e del Vice Presidente;
    2. elezione dei Componenti del Consiglio di amministrazione;
    3. elezione del Collegio dei revisori dei conti e del suo Presidente;
    4. approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
    5. determinazione dell’Entità del fondo di dotazione consortile e la ripartizione tra i Comuni delle rispettive quote di partecipazione;
    6. approvazione del Piano Industriale e le sue eventuali variazioni modificative e/o integrative;
    7. approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio di smaltimento rifiuti, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire;
    8. determinazione della dotazione organica del Consorzio;
    9. approvazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti da gestire in regime di privativa;
    10. determinazione degli standards di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia;
    11. definizione delle procedure da seguire per l’eventuale assegnazione della gestione dell’intero servizio, nonché per l’eventuale revoca dello stesso;
    12. affidamento di parte dei servizi di gestione dei rifiuti;
    13. approvazione di regolamenti interni;
    14. approvazione delle convenzioni per l’attività di controllo sui servizi prestati;
    15. approvazione dei regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della gestione del servizio ai sensi della legge 241/90;
    16. approvazione della Carta dei servizi;
    17. determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti propri, del Consiglio di amministrazione e dei compensi del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
    18. approvazione dei rapporto annuale redatto dall’Ufficio di direzione sull’attività di controllo e vigilanza della gestione del servizio rifiuti;
    19. revoca del Consiglio di amministrazione;
    20. decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto;
    21. proposta delle modificazioni da apportare alla convenzione e allo statuto del Consorzio;
    22. azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti;
    23. determinazione delle quote di adesione al capitale di dotazione del Consorzio dei singoli Enti;
    24. adozione di tutti quei provvedimenti per i quali il Consiglio di amministrazione ne faccia richiesta.

Art.13
(Consiglio di amministrazione)

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto, su indicazione dell’Assemblea, da un numero variabile da 7 a 9 Consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio.
  2. Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, tutti i cittadini in possesso dei requisiti soggettivi per l’elezione a Consigliere Comunale aventi adeguata competenza in relazione all’incarico amministrativo a cui sono chiamati, anche se non diretti rappresentanti dei Comuni aderenti.
  3. La durata in carica dei componenti è fissata in anni cinque con possibilità di rinnovo per un solo mandato.
  4. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.
  5. L’Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Essi vengono nominati dall’Assemblea su indicazione della componente maggioritaria o minoritaria in relazione all’appartenenza del Consigliere da surrogare. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
  6. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
  7. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art.14
(Elezione e revoca del Consiglio di Amministrazione)

  1. L’elezione dei Consiglio di Amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l’indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno un terzo delle quote.
  2. Alla lista che ottiene la maggioranza dei voti, è attribuito, compreso il Presidente, il 70% dei componenti, il restante 30% è assegnato proporzionalmente alle altre liste che hanno ottenuto voti, il candidato a Presidente della lista che ha ottenuto più voti, dopo di quella che ha indicato il Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente.
  3. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata dai componenti che rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione, approvata dall’Assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
  4. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consorzio, approvata dall’Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Art.15
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

  1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  2. L’attività del Consiglio di amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera con almeno la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
  3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
  4. Il Direttore è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art.16
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di amministrazione provvede all’amministrazione del Consorzio in ordine a tutto quanto non espressamente riservato all’Assemblea, al Presidente e al Direttore.
  2. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, provvede a:
    1. predisporre gli atti di cui alle lettere e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), v), x), y) dell’articolo 12;
    2. nominare il Direttore che svolgerà anche le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
    3. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
    4. approvare le eventuali variazioni della dotazione organica del personale indicata dall’Assemblea aventi carattere di urgenza;
    5. deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
    6. deliberare in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza ed assistenza;
    7. determinazione delle contribuzioni annuali dei Comuni consorziati determinate in base alle rispettive quote di partecipazione;
    8. proposta delle modifiche da apportare alla convenzione ed allo statuto del Consorzio;
    9. nominare il segretario delle sedute.

Art.17
(Presidente)

  1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea, secondo le modalità stabilite dall’art. 14.
  2. Il Presidente del Consorzio è l’organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l’attività d’indirizzo con quella di governo e di amministrazione.
  3. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l’amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  4. Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
    1. rappresenta e convoca l’Assemblea stabilendone l’ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
    2. controlla l’attività complessiva dell’Ente promovendo, tramite il direttore, indagini e verifiche sull’attività degli uffici;
    3. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
    4. ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
    5. rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l’ordine del giorno, distribuisce eventuali incarichi ai componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
    6. firma la corrispondenza ed i documenti relativi all’attività del Consorzio, ad eccezione di quella di competenza del Direttore;
    7. sovrintende e coordina l’attività del Consiglio;
      sovrintende e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull’andamento degli uffici e dei servizi;
    8. emette, nei limiti di legge, disposizioni per l’attuazione e l’osservanza dei regolamenti del Consorzio;
    9. convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina.
  5. In caso di assenza o impedimento del presidente, fa le veci del Presidente il Vice Presidente.
  6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, fa le veci del Presidente il consigliere primo iscritto nell’elenco di cui all’art. 14, comma 2.
  7. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze, salvo diverse disposizioni di legge. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite e revocate per iscritto dandone notizia all’Assemblea e al Consiglio di amministrazione.

Art.18
(Direttore)

  1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dopo il suo insediamento. L’incarico viene affidato a persona professionalmente qualificata nel settore tecnico e amministrativo in riferimento alle attività del Consorzio. Esso dovrà essere scelto preferibilmente tra le figure dirigenziali dell’Ente in possesso dei seguenti requisiti per la nomina:
    1. aver svolto funzioni dirigenziali analoghe per almeno cinque anni preferibilmente presso aziende speciali degli enti locali o presso enti pubblici, aziende private operanti negli stessi settori di attività del Consorzio;
    2. non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla legge per l’assunzione a impieghi presso amministrazioni pubbliche.
  2. Il rapporto di lavoro del Direttore a tempo determinato sarà regolato dalle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto di cui al 2° comma del successivo art. 22. La nomina potrà, comunque, essere revocata per inosservanza delle condizioni contrattuali poste tra le parti, per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Industriale o a causa di comprovate carenze nell’azione dirigenziale. In ogni caso dovrà essere seguita la procedura di contestazione per iscritto delle carenze addebitate con possibilità per il Direttore di formulare controdeduzioni, anche con assistenza di legale di fiducia. Sulla decisione finale del Consiglio di Amministrazione di revoca dell’incarico di Direttore è ammesso ricorso nelle sedi giudiziarie competenti per la verifica della fondatezza del provvedimento.
  3. Al Direttore compete:
    1. eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
    2. eseguire i provvedimenti attinenti all’efficienza e alla funzionalità dei vari servizi aziendali e al loro organico sviluppo;
    3. sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
    4. formulare proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
    5. partecipare alle sedute del Consiglio stesso e proporre la convocazione al Presidente;
    6. provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio nel quadro dei Regolamenti interni;
    7. presiedere le aste e le licitazioni private;
    8. stipulare convenzioni e contratti con terzi salvo possibilità di delegare tale funzione ai dirigenti del Consorzio;
    9. firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
    10. firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
    11. dirigere il personale del Consorzio e formulare proposte di variazione;
    12. adottare le misure disciplinari fino alla sospensione cautelativa del servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro;
    13. formulare proposte per l’adozione dei provvedimenti di licenziamento;
    14. vigilare sul regolare iter delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione compreso l’invio invio agli Organi di controllo, se dovuto;
    15. intervenire personalmente nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia, salvo delegare altro dirigente o funzionario del Consorzio con procura da conferirsi con le modalità previste dall’ art. 420 del codice di procedura civile;
    16. ricevere copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori e provvedere in ordine agli eventuali rilievi e suggerimenti in essi contenuti, informandone il Presidente;
    17. fornire agli Enti consorziati i dati e le notizie richieste oltre a quelle previste dal presente Statuto;
    18. coordinare l’attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal Consorzio;
    19. curare i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con gli altri Consorzi lntercomunali di gestione dei rifiuti, con gli altri Enti Pubblici e con i privati;
    20. esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

Art.19
(Collegio dei revisori dei conti)

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre componenti individuati secondo le leggi vigenti.
  2. Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni, e comunque fino alla sua ricostituzione.
  3. I componenti del Collegio non sono revocabili, salvo inadempienze. Essi sono rieleggibili per una sola volta.
  4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti dell’Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo che abbiano con lo stesso liti pendenti, i componenti dei Consigli Comunali o Provinciali ed i revisori dei conti dei Comuni consorziati e della Provincia.
  5. I revisori dei conti sono invitati alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Amministrazione quando detti organi discutono argomenti di carattere economico-finanziario.

Art.20
(Compiti del Collegio dei revisori dei conti)

  1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  2. Nell’esercizio della loro attività i revisori dei conti hanno libero accesso agli atti e documenti del Consorzio.
    Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
  3. I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.
  4. Il Collegio dei revisori dei conti, ove riscontri, gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea.

Art.21
(Indennità di carica)

  1. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposta un’indennità di funzione nella misura prevista dal Decreto del Ministro Interno 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire in materia.
  2. Ai componenti dell’Assemblea è attribuito, ai sensi del Decreto Ministro Interno 4 aprile 2000, n. 119, un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista per i Consiglieri di un Comune avente popolazione pari alla popolazione del Consorzio.

CAPO III

STRUTTURA UFFICI

Art.22
(Personale)

  1. La dotazione del personale del Consorzio è determinata dalla dotazione organica.
  2. Al personale dipendente del Consorzio, compreso il Direttore, si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana aderenti alla CISPEL-Federambiente.
  3. I dipendenti del Consorzio volontario trasformato CON.SMA.RI., compreso il Direttore, manterranno gli stessi inquadramenti, mansioni, livelli e trattamenti economico precedenti, comprese le incentivazioni e le anzianità maturate;
  4. Ai dipendenti trasferiti dai Comuni, dai Consorzi pubblici e dalle aziende speciali e dagli altri del comparto Enti Locali, si applica la normativa dei Comuni relativa alla mobilità o quanto previsto dall’articolo 2112 dei Codice Civile.

Art.23
(Responsabilità dei componenti del Consiglio di
amministrazione, dei revisori dei conti e del Direttore)

  1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli del collegio dei Revisori dei conti ed il Direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti allo stesso dall’inosservanza di tali doveri.

Art.24
(Azione di responsabilità)

  1. L’azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti o del Direttore è promossa in seguito a deliberazione motivata dell’Assemblea dei Consorzio con voti favorevoli pari alla maggioranza assoluta delle quote assegnate.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art.25
(Gestione del consorzio)

  1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell’ambito delle finalità statutarie.
  2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
  3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
  4. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende, in quanto compatibili.

Art.26
(Piano industriale)

  1. Il Consorzio elaborerà il Piano Industriale di Gestione, previsto dall’art. 9 della L.R. 28/99, entro il termine di mesi sei dall’elezione degli organi amministrativi.
  2. Il Piano Industriale dovrà contenere:
    1. i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli intereventi previsti nel Piano Provinciale relativi al sistema di gestione comprensoriale unitaria dell’ambito di servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, nonchè dei servizi di gestione in genere, dei RSU ed assimilati;
    2. la definizione dei tempi di attuazione degli interventi in questione, che tenga conto della necessità di uniformare le gestioni ed i servizi nell’Ambito, fermo restando il rispetto degli impegni che i singoli comuni possono aver assunto nei confronti di soggetti terzi per gli stessi interventi, salvo risoluzione anticipata concordata tra le parti;
    3. gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti;
    4. lo schema di assetto gestionale, che espliciti i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione secondo le procedure di cui all’art. 7 della L.R. 28/99;
    5. gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
    6. la definizione, nelle forme e nelle quantità da indicare, dell’integrazione del Capitale di dotazione a carico dei comuni eventualmente non soci del consorzio volontario CON.SMA.RI, trasformato con il presente Statuto, per il riequilibrio dello stesso Capitale di dotazione del consorzio obbligatorio, sulla base delle quote di rappresentanza ad ognuno assegnate;
    7. il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
    8. la previsione dell’importo delle tariffe articolate per singole voci di costo e le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti tariffari.
  3. Il Piano Industriale dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale del consorzio a maggioranza assoluta delle quote consortili.

Art.27
(Programmazione)

  1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti con il Piano Industriale, trovano adeguato sviluppo nel Piano Programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.
  2. Gli schemi di piano programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall’Assemblea.

Art.28
(Bilancio di previsione)

  1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. L’Assemblea Consorziale, entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo proroga motivata, approva il bilancio di previsione per l’esercizio successivo.
  3. Il bilancio di cui al comma 2 osserva i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario di previsione.
  4. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
  5. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:
    1. i bilanci relativi alle singole sezioni;
    2. il programma degli investimenti da attuarsi nell’esercizio in conformità al piano programma con l’indicazione della spesa prevista nell’anno e delle modalità della sua copertura;
    3. il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell’anno in corso;
    4. la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d’inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste nell’anno;
    5. il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro;
    6. le tariffe che il consorzio applicherà ai comuni soci per i servizi resi in regime di privativa, saranno determinate in relazione ad una normale analisi economica delle voci costi-ricavi del bilancio preventivo e nel rispetto del principio della mutualità fra Enti, salvo quanto disposto dal 3° e 4°comma dell’art.42;
    7. la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nonché del Collegio dei Revisori.

Art.29
(Bilancio pluriennale)

  1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma e ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
  2. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Art.30
(Conto consuntivo)

  1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti.
  2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutti i servizi gestiti dal Consorzio, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
  3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e di due precedenti conti consuntivi.
  4. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore deve tra l’altro indicare:
    • - i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
    • - i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e degli eventuali altri fondi;
    • - le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
  5. Al conto consuntivo consolidato sono allegati:
    • - i conti economici delle singole sezioni;
    • - il rispetto dei flussi di cassa di cui all’art. 30 della legge 468 del 05/08/1968;
    • - lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità.
  6. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, con una propria relazione a carattere politico gestionale, entro i cinque giorni successivi al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza che deve essere presentata, unitamente al conto, all’Assemblea entro il 30 maggio.
  7. Il conto consuntivo consolidato del Consorzio non può chiudersi in disavanzo.

Art.31
(Verifica di gestione)

  1. Sono istituite forme di controllo economico interno della gestione finalizzata al:
    1. controllo finanziario per la verifica della persistenza dell’equilibrio del bilancio;
    2. controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini di costo/risultato della gestione ai progetti obiettivo e ai programmi approvati dall’Assemblea;
    3. controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche dell’indirizzo ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi del Consorzio.
  2. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall’Assemblea in sede di bilancio preventivo e gli eventuali interventi organizzativi per conseguire i risultati prefissati.
  3. E’ competenza del Direttore approntare la programmazione delle operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali o di quello finale.
  4. Qualora attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari.
  5. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio, le forme di responsabilità connesse allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1.

Art.32
(Contratti e appalti)

  1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
  2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

Art.33
(Servizio di tesoreria)

  1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere.
  2. Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dal Consiglio di Amministrazione secondo le procedure di evidenza pubblica.

Art.34
(Rimozione o sospensione dalla carica)

  1. Il Presidente del Consorzio ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e negli altri casi e nelle forme previste dalla legge.

Art.35
(Revoca)

  1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno un terzo delle quote assegnate dal Consorzio e approvata dall’Assemblea consorziale, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti normative applicabili agli Enti locali.(comma modificato nella parte evidenziata)
  2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea provvede nella stessa seduta su proposta del Presidente del Consorzio.

Art.36
(Decadenza)

  1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza degli stessi dall’organo amministrativo.
  2. La decadenza è dichiarata dall’Assemblea su proposta del Presidente.

CAPO VII

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art.37
(Trasparenza)

  1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell’Ente sono pubblici ed estensibili ai cittadini, per garantire l’imparzialità.
  2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia con la tenuta degli elenchi delle attività del Consorzio e la loro archiviazione.
  3. Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi ritenuti idonei che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art.38
(Albo delle pubblicazioni)

  1. Gli atti degli organi dell’Ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l’affissione in apposito spazio destinato ad “albo delle pubblicazioni”, nella sede del Consorzio, nell’analogo “albo pretorio” del Comune sede del Consorzio e nel Comune che detiene il maggior numero di quote; oltre ad essere resi disponibili nella rete telematica dell’Ente.

Art.39
(Accesso e partecipazione)

  1. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell’Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
  2. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’Ente.
  3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
  4. Allorché un provvedimento dell’Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento ai sensi della L.241/90 e successive. modifiche.
  5. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
  6. L’Amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi di legge.

Art.40
(Funzione normativa)

  1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti e le attività dell’Ente.
  2. La potestà regolamentare e l’autonomia amministrativa e gestionale vengono esercitate, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
  3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Fino all’ approvazione di nuovi regolamenti continuano ad avere piena validità quelli approvati dal consorzio trasformato CON.SMA.RI. relativamente a tutte le fasi regolamentari ed attuative previste nell’attuale Statuto.
  4. Il presente statuto potrà essere modificato. Ogni proposta di modifica dovrà essere avanzata da membri dall’Assemblea Consorziale detenenti almeno 2/3 delle quote consortili e quindi approvata con maggioranza assoluta delle quote dell’Assemblea; la stessa entrerà definitivamente in vigore in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

Art.41
(Disposizione finale)

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti, se compatibili.

Art.42
(Successione e disciplina transitoria)

  1. Con la sottoscrizione della Convenzione e dello Statuto da parte di tutti i Comuni costituenti l’A.T.O. provinciale cessa l’attività il consorzio volontario CON.SMA.RI., che si intende trasformato nel nuovo consorzio obbligatorio denominato “COSMARI” Fino alla costituzione dei nuovi organi del consorzio si intendono prorogate tutte le funzioni ed i poteri degli organi amministrativi del precedente consorzio volontario CON.SMA.RI., per i quali vige il principio della normale amministrazione. Risultano inoltre prorogati e trasferiti al nuovo consorzio obbligatorio tutti i contratti, convenzioni, incarichi, appalti e forniture formalmente assegnati dal consorzio volontario CON.SMA.RI. trasformato. Risultano altresì trasferiti al nuovo consorzio obbligatorio tutti quegli oneri, impegni finanziari e fiscali, beni, azioni, obbligazioni, capitali, depositi in denaro, debiti e crediti e quant’altro di competenza del consorzio volontario di cui sopra trasformato.
  2. Si intendono trasferiti al nuovo consorzio obbligatorio anche i contratti e le convenzioni di consulenza, di Direzione e di collaborazione sottoscritte dal consorzio CON.SMA.RI., che si intendono interamente confermati per tutta la residua validità, nonché l’insieme del personale in forza allo stesso consorzio volontario CON.SMA.RI., per il quale non si prevede alcuna interruzione nel rapporto di lavoro o alcuna variazione nella posizione retributiva e normativa.
  3. Per quei comuni aderenti al consorzio obbligatorio che non abbiano, nel periodo transitorio di costituzione del Consorzio stesso, con la loro propria quota di partecipazione, contribuito in toto alla costituzione del capitale di dotazione iniziale, per i servizi resi, le tariffe saranno maggiorate dei costi relativi all’incidenza di spesa conseguente l’utilizzo dei beni consortili non compresi nelle loro quote di partecipazione, oltre ai relativi oneri finanziari.
  4. Le tariffe maggiorate di cui sopra, saranno applicate a detti Comuni per la durata del periodo transitorio fissato in un massimo di anni 5 salvo che gli stessi comuni non completino prima di detto periodo la contribuzione per la costituzione del capitale iniziale al pari di tutti gli altri comuni aderenti.
  5. I dipendenti del Consorzio volontario trasformato Con.sma.ri., compreso il Direttore, manterranno gli stessi inquadramenti, mansioni, livelli e trattamento economici precedenti, comprese le incentivazioni e le anzianità maturate.
  6. Ai dipendenti trasferiti dai Comuni, dai Consorzi pubblici e dalle Aziende speciali e dagli altri del comparto Enti Locali, si applica la normativa dei Comuni relativa alla mobilità o quanto previsto dall’art.2112 del Codice Civile.

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